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Sconto IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie

La Legge Finanziaria 2010 ha prorogato fino al 31/12/2012 la detrazione irpef del 36% delle spese sostenute per ristrutturazioni edilizie

Alcune indicazioni:

  •  E’ possibile detrarre dall’IRPEF dovuta, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 36% delle spese sostenute fino al 31/12/2012 per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
  •  La detrazione viene calcolata  su un  importo  massimo  di  spese  pari a € 48.000 per ogni unità immobiliare. Qualora le suddette spese siano effettuate a completamento di quelle iniziate negli anni precedenti, di queste ultime si tiene conto ai fini del raggiungimento del limite massimo di € 48.000.
  •        La detrazione va ripartita in quote costanti in dieci anni, con un’eccezione: chi ha almeno 75 anni potrà optare per la rateazione in 5 anni, chi ne ha almeno 80 potrà detrarre tutto in 3 anni.
  •  Per il diritto alla detrazione vale il criterio di cassa, nel senso che occorre far riferimento alla data dell’effettivo pagamento delle spese sostenute. Il pagamento deve avvenire mediante bonifico bancario.
  •  L’agevolazione fiscale spetta a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
  •  Gli interventi che danno diritto alla detrazione

La spesa sostenuta per l’acquisto dei nostri prodotti può rientrare tra gli interventi che danno diritto alla detrazione nei seguenti casi:

(A) Opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione su singola unità immobiliare residenziale (qualsiasi categoria catastale): rientrano tutti i caminetti.

(B) Opere finalizzate al risparmio energetico. Rientrano in questa tipologia i “generatori di calore che utilizzano come fonte energetica prodotti vegetali e che, in condizione di regime, presentano un rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%” (art. 1 lettera g del Decreto Ministeriale 15/02/92 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09/05/92 N. 107). I prodotti che possono beneficiare dello sconto IRPEF sono elencati negli attestati quì di seguito allegati.



Gli adempimenti

Inoltrare, prima dell'inizio dei lavori, la prevista comunicazione redatta sull'apposito modulo ministeriale, compilando i campi relativi ai dati del dichiarante, dell'immobile, indicando la data di inizio lavori ed i documenti che si allegano in copia, al Centro Operativo di Pescara sito in via Rio Sparto,21 - 65129 Pescara, tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno.

Questo modulo si acquista in cartoleria oppure si scarica dal sito internet www.agenziaentrate.it.

Alla comunicazione debbono essere necessariamente allegate:

  • la copia della denuncia di inizio dei lavori, l'autorizzazione o la concessione (detti titoli amministrativi), se previste dalla legislazione edilizia (v. fac-simile allegato);
  • la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali;
  • la fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI a decorrere dal 1997, se dovuta. Nel caso in cui il contribuente che chiede di fruire della detrazione è un soggetto diverso da quello tenuto al pagamento dell'ICI (inquilino, familiare convivente, comodatario) o per i lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali non è necessario trasmettere le copie di dette ricevute;
  • l’attestato del produttore nel caso di opere finalizzate al risparmio energetico (v. allegati).        È previsto dalla normativa che in luogo di tutta la documentazione da allegare al modulo di comunicazione di inizio dei lavori, i contribuenti possono produrre una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Anche nel caso in cui si ricorra all' autocertificazione, i contribuenti sono tenuti comunque a barrare le caselle del modulo relative alla documentazione richiesta.

La Comunicazione ASL prevista in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri è necessaria solo nel caso di cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori comportano una serie di rischi ben definiti (non è il caso della sola installazione di caminetti e stufe).

Il contribuente deve conservare e tenere a disposizione del Fisco:

  • le fatture o le ricevute fiscali intestate a chi sostiene la spesa;

  • la ricevuta del bonifico bancario o postale da cui risulti:

- la causale del versamento: saldo fornitura caminetto/stufa ( fattura n° ___ del ___ ) ai sensi della legge 449/97 art.1 ( sconto IRPEF per interventi sul patrimonio edilizio );

- il codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione;

- il numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico (Fornitore).

La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici del pagamento devono, quindi, essere anche da lui eseguiti e le fatture devono essere anche a lui intestate).

Modello da inviare al Centro Operativo di Pescara

 Comunicazione inizio lavori (6.2 KB)

Attestati Stufe a legna Superior (176 KB)

Attestati Stufe a pellet Superior (180 KB)

Attestati Inserti Superior (172.9 KB)